Art. 46.
(Controllo legale dei conti).

      1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.
      2. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
      3. La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo

 

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2435-bis del codice civile. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non sono superati.
      4. Nei casi previsti dai comma 2 e 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia di società per azioni.